
Volantone antirazzista
I testi pubblicati sul volantone antirazzista.
- Né dio, né allah (religione e razzismo)
- Lavoratori usa e getta: una legge per i padroni (commento alla Bossi-Fini)
- Senza stati né confini nessuno è clandestino
- Internazionalisti, anarchici, senza patria
- Siamo tutti fuorilegge
2. Breve commento alla Bossi-Fini
Le norme relative all'immigrazione in Italia e alla condizione degli stranieri nel nostro paese sono raccolte nel Decreto Legislativo (D.Lgs.) 25.7.98, n.286, il c.d. Testo unico (T.U.) sull'immigrazione.
In questo T.U. sono confluite le norme della c.d. legge Martelli
(L. 30.12.86, n. 943) e della c.d. legge Turco-Napolitano (L.
6.3.98, n.40). Su questo insieme di norme è intervenuta la
L. 30.7.02, n.189, la c.d. legge Bossi-Fini.
Va in primo luogo sottolineato che quest'ultima legge ha solo
peggiorato un impianto legislativo già fortemente
restrittivo per gli stranieri. Infatti, fin dalla c.d. legge
Turco-Napolitano sia l'ingresso che la permanenza dello straniero
in Italia sono strettamente legate allo svolgimento di
un'attività lavorativa. Inoltre, i centri di detenzione
temporanea sono stati introdotti dalla c.d. legge Tuco-Napolitano e
la L. 189/02 ne ha solo esteso i "destinatari".
Preliminarmente, va però rilevato che la nostra normativa prevede una teorica estensione di diritti sostanziali e processuali previsti per i cittadini italiani a tutti i cittadini stranieri. L'art. 2, D.Lgs. 286/98, garantisce il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana "allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello stato" (comma 1); "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente" (c. 2); i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e le loro famiglie hanno "parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani" (c. 3); "lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale" (c. 4); lo straniero ha la stessa tutela giurisdizionale dei cittadini italiani e gli stessi diritti nei confronti della pubblica amministrazione e nell'accesso ai diritti (c. 5). Tutto il Titolo V del D.Lgs. 286/98 prevede poi il diritto alla fruizione dei servizi sanitari (naturalmente in caso d'urgenza anche per i clandestini); norme per l'accesso alla casa, all'istruzione, all'assistenza sociale; è possibile ricorrere ai giudici ordinari in caso di discriminazione, ottenendo anche provvedimenti per far cessare la discriminazione e per vedersi risarciti i danni subiti.
Nel nostro ordinamento vi è quindi un recepimento formale delle norme di civiltà giuridica universalmente riconosciute. Ma la realtà è che nei fatti la parità di trattamento con i cittadini italiani è difficilissima da conseguire, essendo legata a filo doppio con lo svolgimento di un'attività lavorativa regolare.
Il primo vero nodo della nostra legislazione rispetto agli stranieri è costituito, fin dalla c.d. legge Martelli, dalle famigerate "quote" che dovrebbero periodicamente stabilire quanti lavoratori stranieri possono entrare nel nostro paese, secondo il presunto fabbisogno del nostro apparato produttivo. In teoria, cioè, fin dal 1986, avrebbe potuto entrare in Italia un numero massimo di lavoratori stabiliti per provvedimento governativo sulla base di stime statistiche delle esigenze di manodopera del sistema produttivo. Giacché nessuna legge può fermare l'immigrazione, fenomeno sociale di tutte le epoche e dei più complessi, il sistema delle "quote" non ha mai funzionato, creando solo illegalità.
Al momento della richiesta del permesso di soggiorno tutti gli stranieri sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici (art. 5, c. 2bis T.U.) e pure ad ogni richiesta di rinnovo (c. 4bis stesso articolo): si ha così la schedatura di massa degli stranieri.
La maggiore novità della c.d. legge Bossi-Fini è costituita dal "contratto di soggiorno per lavoro subordinato" (art. 5bis, D.Lgs. 286/98), la cui stipula è indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno (art. 5). Questo contratto viene stipulato da datore di lavoro e lavoratore straniero e ad esso è legata la permanenza legale dello straniero nel nostro paese. La durata del permesso di soggiorno è pari a quella del contratto di soggiorno e comunque non può essere superiore a 9 mesi per i contratti stagionali; un anno per i contratti a termine; due anni per i contratti a tempo indeterminato. Il contratto di soggiorno viene stipulato con le modalità previste dall'art. 22 D.Lgs. 286/98. Presso ogni prefettura viene creato lo "sportello unico per l'immigrazione" (inizialmente le sue attività saranno svolte dalla Direzione Provinciale del Lavoro - art. 34, c.1, L.189/02), a cui vanno indirizzate le domande di assunzione da parte dei datori di lavoro; lo sportello unico invia le domande ai centri per l'impiego; se entro venti giorni nessun "lavoratore nazionale o comunitario" si offre per quel lavoro, allora è possibile procedere nell'iter per l'assunzione dello straniero. Il datore di lavoro deve aver dato prova di essere in grado di alloggiare il lavoratore straniero e si deve impegnare a pagarne il ritorno al paese di provenienza allo scadere del contratto di soggiorno. Sparisce del tutto la figura del "garante", già prevista dall'art. 23 T.U. , cioè di colui (italiano o straniero) che per consentire l'inserimento dello straniero nel mondo del lavoro "garantiva" per lui vitto e alloggio. Il nuovo art. 23 prevede invece che la partecipazione a corsi di formazione, tenuti nel paese di origine, orientati all'inserimento del lavoratore straniero nella realtà produttiva italiana, costituiscano titolo preferenziale di assunzione. Va sottolineato che la perdita del lavoro (anche per dimissioni) non costituisce automatica revoca del permesso di soggiorno, ma consente l'iscrizione nelle liste di collocamento per sei mesi (art. 22, c. 11, T.U.). In caso di rimpatrio per qualsiasi motivo non si perdono i contributi versati a fini pensionistici (c. 13 stesso articolo). Va ribadito poi che al lavoratore straniero regolare spettano gli stessi diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori italiani (art. 37, c. 4 T.U.); anche i lavoratori irregolari hanno diritto alla retribuzione (si v. sul punto la Circ. Min Lav. 14.1.02, n.2).
La c.d. legge Bossi-Fini presenta diverse novità in materia di espulsione, riscrivendo in parte l'art. 13 del T.U. sull'Immigrazione. Il decreto di espulsione è oggi "immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato" e "l'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica" salvo nel caso di straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 gg. e per il quale non è stato chiesto il rinnovo: in questo caso il decreto di espulsione contiene l'invito a lasciare l'Italia entro 15 gg. Si noti che prima della riforma questa era la procedura standard per l'espulsione, mentre oggi costituisce un'eccezione, essendo divenuta la norma l'immediato accompagnamento alla frontiera. In caso però di impossibilità di accompagnamento immediato alla frontiera, si aprono per lo straniero le porte dei centri di detenzione temporanea. Qui lo straniero potrà essere trattenuto fino a 30 gg., elevabili fino a 60 gg su autorizzazione del giudice, in attesa dell'espulsione (erano 20 gg., più eventuali altri 10 gg). Espulso che sia, lo straniero non potrà rientrare in Italia per ben 10 anni. Questo è un caso normale di clandestino senza permesso di soggiorno. Se prova a rientrare in Italia, viene punito con l'arresto da sei mesi a un anno (erano da due a sei mesi) e nuova espulsione. Novità: se nei famosi 60 gg. che è stato trattenuto presso il centro di detenzione temporanea non si è riusciti a metterlo su un aereo per il suo paese, si ordina allo straniero di andarsene entro 5 gg.; se non lo fa, si becca da sei mesi a un anno di arresto e nuova espulsione; se prova a rientrare in Italia, si becca da uno a quattro anni e nuova espulsione; è previsto l'arresto in flagranza, processo per direttissima e, naturalmente, possibilità di trattenimento presso i centri di detenzione temporanea. Si badi che tutto questo può accadere ad uno straniero che non abbia commesso alcun reato, ma che sia entrato semplicemente in Italia da clandestino.
Gli stranieri che invece che sono clandestini e accusati di qualche reato, o sono sottoposti alla custodia cautelare o inviati ad un centro di detenzione temporanea; in ogni caso sono previsti meccanismi che facilitano l'espulsione, con conseguente sentenza di non luogo a procedere, se non c'è già stato un provvedimento che dispone il giudizio. Se rientra in Italia, allora si processerà lo straniero. Espulsione anche al posto di pene detentive brevi (sotto i due anni) o quando restano da scontare non più di due anni. Tutto ciò naturalmente non vale per chi è accusato di delitti particolarmente gravi, che non verrà espulso e sconterà interamente la propria condanna.

